CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN ITALIA - PAROLA D’ORDINE: ESSERE COMPETITIVI (Seconda Parte)
- Massimo Catalucci

- 5 giorni fa
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Analisi tecnica di come la normativa configuri la sfida tra i "vecchi" concessionari e i "nuovi" aspiranti

articolo di Massimo Catalucci
ROMA - Domenica, 19 aprile 2026 - (NEWS & COMMUNITY - Look at the World - www.massimocatalucci.it) - La situazione attuale delle concessioni demaniali marittime in Italia è definita da un delicato equilibrio tra le pressioni dell'Unione Europea (Direttiva Bolkestein) e la recente produzione normativa nazionale, culminata nel Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32.
È bene quindi, fare un'analisi tecnica di come la normativa configuri la sfida tra i "vecchi" concessionari e i "nuovi" aspiranti.
Il quadro normativo vigente (2026-2027)
Il quadro legale si fonda su tre pilastri che hanno progressivamente smantellato il regime delle proroghe automatiche:
Legge Concorrenza 2022 (L. 118/2022): Ha stabilito l'obbligo di mettere a gara le concessioni, fissando inizialmente la scadenza al 31 dicembre 2024.
Decreto-Legge 32/2026: È l'intervento più recente. Introduce il "Bando-Tipo" nazionale, uno schema uniforme che i Comuni devono seguire per le procedure di affidamento. Fissa il termine ultimo per l'espletamento delle gare entro il 30 giugno 2027, con una fase transitoria che copre la stagione balneare 2026.
Giurisprudenza (Consiglio di Stato e Corte UE): Le sentenze hanno ribadito che la "scarsità della risorsa" (le spiagge disponibili) impone procedure selettive trasparenti e imparziali, vietando il rinnovo preferenziale automatico.
Il "livellamento" del campo di gioco
La normativa attuale cerca di bilanciare il diritto dei nuovi entranti alla concorrenza con la tutela degli investimenti fatti dai concessionari storici. Ecco come vengono messi "sullo stesso piano":
A. Divieto di Prelazione
La legge vieta il diritto di insistenza (la vecchia norma che dava priorità al precedente titolare a parità di offerta). Oggi, un nuovo operatore che presenta un progetto tecnicamente superiore (più sostenibile, più digitale, più inclusivo) può legittimamente scalzare il concessionario uscente.
B. Criteri di Valutazione Oggettivi
Il bando-tipo 2026 impone criteri di valutazione che non premiano l'anzianità in quanto tale, ma la qualità del progetto:
Offerta Tecnica: Un nuovo entrante può battere lo storico se propone strutture a minore impatto ambientale o servizi tecnologici più avanzati.
Esperienza Professionale: Qui il vecchio concessionario ha un vantaggio "naturale", ma la norma specifica che l'esperienza deve essere parametrata alla capacità di gestire il servizio, non alla mera titolarità passata. Anche un nuovo gestore proveniente da settori affini (hospitality, gestione parchi) può vantare punteggi elevati.
C. L'Indennizzo: L'unico vero "paracadute"
L'unica reale distinzione tra le due figure è l'indennizzo. Se il vecchio concessionario perde la gara:
Il subentrante deve pagare al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ammortizzati e agli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni (certificati da perizia asseverata).
Questo meccanismo serve a evitare l'arricchimento senza causa del nuovo titolare, ma rappresenta anche una barriera all'ingresso economica per chi vuole subentrare, poiché deve preventivare un esborso iniziale significativo oltre agli investimenti del nuovo progetto.
L’indennizzo può essere considerato un paracadute per i vecchi concessionari che hanno fatto investimenti negli spazi a loro concessi e dagli stessi gestiti, dove hanno rimodulato le strutture esistenti o ne hanno create delle nuove, ma va specificato che saranno solo gli investimenti fatti sulle strutture non rimovibili, per tanto solo pochi casi avranno un indennizzo. Di certo, non saranno molti coloro che potranno accedere a tali rimborsi, anche perché lo stato di incertezza che si stava profilando negli ultimi anni, riguardo i futuri rinnovi, hanno indotto pochi imprenditori ad investire nelle strutture in muratura.
Il caso di “Pietra ligure”, su 41 concessioni a bando, solo in 6 hanno diritto all’indennizzo e 5 sono sotto i 2000 euro quindi, insignificante. Mentre, solo 1 è sopra i 100.000 euro.
Perché il "nuovo" può vincere sul "vecchio"
Nonostante l'indennizzo, il nuovo entrante ha un vantaggio competitivo strategico: la "tabula rasa" progettuale.
CARATTERISTICA | CONCESSIONARIO USCENTE (Storico) | NUOVO ENTRANTE (Aspirante) |
Vincoli Strutturali | Spesso legato a strutture esistenti, vecchie o difficili da convertire. | Progetta da zero seguendo i criteri green più moderni. |
Mentalità Digitale | Può avere resistenze al cambiamento dei processi gestionali. | Nasce con modelli di business "digital-first" (AI, booking integrato). |
Pianificazione Finanziaria | Deve ammortizzare il passato. | Può calcolare il PEF sui massimi livelli di efficienza attuali. |
Ecco che la sfida tra il "vecchio" e il "nuovo", posti ora sullo stesso piano di partenza, si concentra sulla capacità di ogni potenziale imprenditore, di costruire bene i propri punti di forza del suo progetto d'impresa, con l'obiettivo di soddisfare al massimo i requisiti richiesti dal bando stesso. E' evidente che sarà una gara tra "competitors" che avranno studiato nel dettaglio ogni requisito richiesto alle nuove gestioni, sulla base dei principi di efficienza ed efficacia, sinteticamente menzionati in questo articolo.
In conclusione, la normativa 2026 trasforma la spiaggia da "proprietà di fatto" a "asset competitivo". Il vecchio concessionario non è più protetto dalla legge, ma solo dalla sua capacità di dimostrare, carte alla mano, di saper gestire l'area meglio di chiunque altro nel mercato europeo.
La "sfida" è già aperta...
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